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DiAvv. Luciano Mottola

Bonus Microimprese Regione Campania – vademecum procedure operative pubblicate

Da poche ore la Regione Campania ha ufficializzato i requisiti d’accesso per il bonus di 2000 euro alle microimprese.
Il bonus una tantum di 2.000 euro è destinato alle microimprese che operano nei settori colpiti dall’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria “COVID-19” e destinatari dei provvedimenti di sospensione delle relative attività in base ai provvedimenti adottati sia dal Governo centrale sia dalla Regione Campania.

Condizioni di ammissibilità:

1.Le Imprese interessate ovvero i loro legali rappresentanti, alla data di presentazione della
domanda, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
-essere classificate microimprese, conformemente a quanto previsto dall’Allegato 1 – Articolo 1, comma 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014, ossia imprese che occupano meno di 10 persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro;
– non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 2 punto 18 del Regolamento CE 651/2014 alla data del 31 Dicembre 2019;
– di esercitare, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema camerale, un’attività economica sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione Campania emanate nell’ambito dell’emergenza Covid 19, sempreché non si siano avvalse delle deroghe di cui all’art .1 comma
1 lettere d) e g) del D.P.C.M. 22 Marzo 2020 e s.m.i.
-trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
-essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice antimafia);
-non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante.
2. Possono beneficiare del presente bonus una tantum le imprese, il cui fatturato/volume di affari desumibile dall’ultima dichiarazione fiscale presentata abbia valori compresi tra € 1,00 e € 100.000,00 .
3.Per le imprese che abbiano avviato l’attività successivamente al 31 Dicembre 2018 si fa riferimento ai valori del fatturato/volume di affari conseguiti come attestati dal legale rappresentante dell’impresa ovvero dall’intermediario.
4.Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell’istanza , deve essere tempestivamente comunicata al RUP per le eventuali verifiche e valutazioni.
5.Qualora vengano riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso.
Le domande per l’ottenimento del bonus devono essere compilate on line ed inviate mediante procedura telematica.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA
1.L’avviso sarà visionabile sul sito della Regione Campania, al link http://conleimprese.regione.campania.it.
2.Pena l’esclusione, le domande di agevolazione dovranno essere compilate on line, accedendo, previa registrazione, al sito http://conleimprese.regione.campania.it. e inviate mediante procedura telematica.
3.Sarà possibile presentare domanda dalle ore 10 del 20 Aprile 2020 alle ore 24 del 30 Aprile 2020.
4.Dal 20 aprile 2020 alle ore 10 all’indirizzo http://conleimprese.regione.campania.it. sarà possibile iniziare la registrazione nel sistema e la successiva compilazione della prescritta modulistica.
5.Il modulo di domanda, compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.m.i., dal legale rappresentante dell’impresa richiedente il contributo ovvero, in alternativa, per conto e nell’interesse dell’impresa medesima, da un “intermediario” a ciò abilitato ai sensi del D.P.R. 22 Luglio 1998, n. 322, art. 3, commi 3 e seguenti.
6.La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
7.Non potranno essere accolte le domande:
a) predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso;
b) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso e/o non sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero dall’ “intermediario”
a ciò abilitato ai sensi del D.P.R. 22 Luglio 1998, n. 322, art. 3, commi 3 e seguenti.

Allegati:

all-1-avviso-bonus-microimprese

all-2-modello-domanda-bonus-microimprese

all-3-domanda-bonus-intermediario

DiAvv. Luciano Mottola

Convegno sul rapporto tra processo Penale e processo Tributario con riguardo ai reati tributari

In data 16 novembre 2018, dalle ore 14.30 alle ore 17.30,  presso la Sala Livatino del Tribunale di Napoli Nord si terrà un importante convegno sul rapporto tra processo Penale e processo Tributario con riguardo ai reati tributari organizzato dalle Commissioni di Diritto Tributario e Diritto d’impresa e penale dell’economia istituite presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord. Il convegno darà diritto a 3 CFU per i partecipanti.

Con il patrocinio di:
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” – Dipartimento di Giurisprudenza
ANTI – Sezione Campania
CAT di Napoli
In collaborazione con:
Il Sole 24 Ore.

di seguito la locandina dell’evento.

Per info: segreteria@ildirittotributario.it

DiAvv. Luciano Mottola

Illegittima la tariffazione a 28 giorni. AGCOM: possibile applicazione degli indennizzi automatici: come richiedere l’indennizzo al tuo gestore

Una tariffazione telefonica a 28 giorni e non più a cadenza mensile. E’ questa la linea adottata dalle compagnie di telefonia in Italia che ha comportato un rincaro per gli utenti che si aggira intorno al 8,6% in più ogni anno.

I mesi di fatturazione infatti non sono più dodici ma tredici, con un mese extra di pagamento all’azienda che eroga il servizio.

Nonostante le pesanti sanzioni inflitte dal l’Antitrust alle principali compagnie attive nel mercato italiano, il problema non è stato arginato e le stesse continuano ad utilizzare metodi illegittimi di tariffazione.

Per tentare di interrompere questo meccanismo, infatti, e costringere gli operatori a rispettare la delibera 121/17/CONS Agcom che vieta la fatturazione a 28 giorni, varie associazioni dei consumatori hanno deciso di affiancare tutti quei cittadini che decideranno di fare ricorso, mettendo a disposizione gli strumenti per un reclamo/diffida con richiesta di rimborso di quanto versato illegittimamente in più per ogni bolletta a 28 giorni inviata dal gestore in indirizzo.

Inoltre, in caso di mancato riscontro da parte dell’operatore entro il termine di 30 giorni (o di risposta negativa alla richiesta di rimborso), sarà possibile per gli utenti accedere allo strumento della conciliazione presso i Corecom regionali e richiedere l’applicazione degli indennizzi automatici, cosi’ come confermato dall’Agcom.

Per sapere come promuovere il tuo ricorso contattaci compilando il form di seguito

COME FARE RICORSO (CONTATTACI)

    DiAvv. Luciano Mottola

    Riforma delle visite fiscali. Ok del Consiglio di Stato: atteso il decreto definitivo

    Al via l’avvio dell’iter esecutivo della riforma riguardante il regime delle visite fiscali. Parere sostanzialmente favorevole del Consiglio di Stato allo schema di decreto presentato dal Governo. Le osservazioni sollevate sono poche e di carattere meramente tecnico, quindi i lavori dovrebbero procedere velocemente nelle prossime settimane.

    Le novità essenziali saranno le seguenti:

    Armonizzazione delle fasce orarie del pubblico e del privato

    Le visite fiscali da effettuare ai lavoratori pubblici in malattia cambiano completamente volto, in particolare per quanto riguarda le fasce orarie di reperibilità.

    Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, inclusi i giorni festivi, sulla scorta delle indicazioni del Consiglio di Stato che ha ribadito che è necessario “armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato”.

    Sul rientro a lavoro anticipato

    Per quanto riguarda il rientro del lavoratore in malattia in anticipo rispetto a quanto previsto dal certificato medico, che richiede la sostituzione del certificato medico con possibilità di emettere sanzioni nei confronti di chi non lo sostituisce,  il Consiglio di Stato ha stabilito che è necessario specificare che il certificato sostitutivo possa essere redatto anche da un secondo medico. Nel caso in cui, infatti, non sia possibile ricorrere al medico che aveva visitato il lavoratore in un primo momento, il ritardo nella procedura potrebbe influire negativamente sull’anticipato rientro.

    Polo unico Inps

    Sarà istituito il polo unico Inps e sancito il passaggio definitivo di consegne dalle Asl all’Istituto. Il dato più importante è probabilmente quello che riguarda il numero delle visite a domicilio, che secondo gli obiettivi del presidente dell’Inps Tito Boeri dovrà arrivare a coprire il 5% di tutti i certificati presentati, e quindi ad almeno trecentomila controlli l’anno.

    Ma non solo. Il nuovo polo unico potrà anche avvalersi di specifici strumenti informatici, come dichiarato dal Direttore Generale,  che permetteranno all’Inps di concentrarsi in particolare sui dipendenti più sospetti, soprattutto nei giorni di malattia a cavallo di festività e weekend.

    DiAvv. Luciano Mottola

    Autovelox uscita Aversa Nord e raffica di verbali fino a 500 euro per i trasgressori: Come fare ricorso

    Il provvedimento adottato dalla Provincia di Caserta che, facendo seguito ad una delibera di giunta datata 2013, ha installato, pochi mesi fa, sull’Asse mediano Sp335, nei pressi dello svincolo di Aversa Nord, un dispositivo autovelox per il controllo della velocità presenta molte criticità sotto il profilo legale.

    L’apparecchio, segnalato da un cartello poco visibile, posto a circa 500 metri di distanza, rileva i seguenti limiti evidenziati dalla segnaletica stradale: 30 chilometri orari per i camion, 60 chilometri orari per le autovetture. L’iniziativa dell’ente provinciale di Terra di Lavoro ha causato una vera e propria class action da parte degli automobilisti presunti trasgressori che stanno ricorrendo contro le sanzioni per eccesso di velocità giunte nelle loro cassette della posta. Addirittura, alcuni automobilisti si sono visti recapitare multe fino a 500 euro, oltre a subire la sospensione della patente, con decurtazione dei punti.

    Se hai ricevuto un verbale e vuoi ricevere informazioni su come effettuare la contestazione dello stesso avvalendoti dell’assistenza dei nostri legali puoi contattarci al seguente form

       

      DiAvv. Luciano Mottola

      Buoni pasto: le novità introdotte dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 giugno 2017, n. 122 – in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del D.Lgs 50/2016

      Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 giugno 2017, n. 122 – in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del D.Lgs 50/2016 – sono stati individuati:

      • gli esercizi commerciali presso i quali potrà essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso attraverso i buoni pasto;

      • le caratteristiche dei cosiddetti buoni pasto;

      • il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

      L’aspetto più innovativo del decreto consiste nel fatto che dal 9 settembre 2017, data di entrata in vigore del provvedimento, si potranno utilizzare fino ad otto buoni pasto nell’ambito della stessa spesa.

      L’emissione dei buoni potrà essere prevista in favore dei prestatori di lavoro subordinato, sia per quelli a tempo pieno sia part-time, anche nel caso in cui l’orario di lavoro non stabilisca una pausa per il pasto, nonché per coloro che a vario titolo hanno intrapreso un rapporto di collaborazione anche non subordinato.

      I buoni, nominativi, non potranno essere ceduti a terzi, anche se si tratta di familiari o parenti e potrà acquistarvi alimentari e bevande e non beni differenti da quelli commestibili.

      I buoni – il cui valore sarà comprensivo dell’Iva prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande – potranno essere utilizzati non solo presso le mense aziendali ed interaziendali, i supermercati o i bar, ma anche in agriturismi, nei mercati e negli ittiturismi. Gli stessi dovranno essere utilizzati esclusivamente per «l’intero valore facciale» pertanto non daranno diritto al resto.

      Gli stessi buoni potranno essere richiesti in due modalità: quella cartacea e quella elettronica.

      I buoni pasto emessi in forma cartacea dovranno riportare – oltre al codice fiscale o alla ragione sociale del datore di lavoro, alla ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione, al valore facciale espresso in valuta corrente, al termine ultimo di utilizzo e ad uno spazio destinato all’apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato ove il buono viene utilizzato – anche la seguente dicitura: «il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».

      Le medesime indicazioni saranno riportate anche sui buoni pasto emessi in forma elettronica attraverso un’associazione elettronica sul relativo carnet elettronico ed il titolare del buono apporrà la firma in via digitale al momento dell’utilizzo.

       

      DiAvv. Luciano Mottola

      Cassazione: Licenziamento nel periodo di Apprendistato: valgono le stesse regole del rapporto di lavoro a tempo indeterminato

      La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 13 luglio 2017, n. 17373 ha stabilito che al licenziamento intercorso durante il periodo di apprendistato si applica la disciplina del contratto a tempo indeterminato.

      Nelle sue argomentazioni la Corte ha precisato che il contratto di apprendistato infatti, pur nel regime normativo di cui alla Legge 25/1955, è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bi-fasico, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge, con funzione specializzante, lo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre la seconda fase – soltanto eventuale, perché condizionata al mancato recesso ex art. 2118 C.C. — rientra nell’ordinario assetto del rapporto di lavoro subordinato.

      Tale qualificazione non è peraltro contraddetta dall’articolo 7 della Legge 25/1955 — a tenore del quale l’apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di lavoro e, comunque, a cinque anni — giacché il termine finale della formazione professionale non identifica un termine di scadenza del contratto, ma un termine di fase all’esito del quale, in assenza di disdetta, il rapporto (unico) continua con la causa tipica del lavoro subordinato.

      Altra informazione rilevante è che le sentenze additive di accoglimento della Corte Costituzionale del 28 novembre 1973, n. 169 e del 4 febbraio 1970, n. 14 hanno poi imposto l’estensione dell’intero corpus di norme di cui alla Legge 604/1966 al contratto di apprendistato, proprio sul presupposto della sua assimilabilità all’ordinario rapporto di lavoro.

      Peraltro, gli effetti derivanti dalla illegittimità del licenziamento (con disciplina applicabile anche all’apprendistato) sono da valutarsi secondo un regime sostitutivo e non alternativo rispetto a quello comune dell’inadempimento contrattuale.