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DiAvv. Luciano Mottola

Cassazione: Licenziamento nel periodo di Apprendistato: valgono le stesse regole del rapporto di lavoro a tempo indeterminato

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 13 luglio 2017, n. 17373 ha stabilito che al licenziamento intercorso durante il periodo di apprendistato si applica la disciplina del contratto a tempo indeterminato.

Nelle sue argomentazioni la Corte ha precisato che il contratto di apprendistato infatti, pur nel regime normativo di cui alla Legge 25/1955, è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bi-fasico, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge, con funzione specializzante, lo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre la seconda fase – soltanto eventuale, perché condizionata al mancato recesso ex art. 2118 C.C. — rientra nell’ordinario assetto del rapporto di lavoro subordinato.

Tale qualificazione non è peraltro contraddetta dall’articolo 7 della Legge 25/1955 — a tenore del quale l’apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di lavoro e, comunque, a cinque anni — giacché il termine finale della formazione professionale non identifica un termine di scadenza del contratto, ma un termine di fase all’esito del quale, in assenza di disdetta, il rapporto (unico) continua con la causa tipica del lavoro subordinato.

Altra informazione rilevante è che le sentenze additive di accoglimento della Corte Costituzionale del 28 novembre 1973, n. 169 e del 4 febbraio 1970, n. 14 hanno poi imposto l’estensione dell’intero corpus di norme di cui alla Legge 604/1966 al contratto di apprendistato, proprio sul presupposto della sua assimilabilità all’ordinario rapporto di lavoro.

Peraltro, gli effetti derivanti dalla illegittimità del licenziamento (con disciplina applicabile anche all’apprendistato) sono da valutarsi secondo un regime sostitutivo e non alternativo rispetto a quello comune dell’inadempimento contrattuale.